Animali domestici e l’affidamento dopo separazione e divorzio

Uno dei temi scottanti che riguardano gli animali domestici nelle famiglie è relativo al divorzio. Cosa accade se una coppia di coniugi proprietari di animali decidono di separarsi?

Chi avrà la custodia dell’animale?

Nel nostro ordinamento non esiste una vera e propria normativa in merito e purtroppo, in quanto non persone fisiche, con gli animali non è possibile applicare gli stessi provvedimenti che si applicano con i figli.

L’art. 1 della l. 14 agosto 1991, n. 181, però stabilisce che “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.

Animali domestici e l’affidamento dopo separazione e divorzio

Pertanto, in alcuni casi si è giunti a dei provvedimenti sulla base del benessere dell’animale e della sua tutela.

 

L’affidamento

Possiamo quindi riportare dei precedenti che possono fungere da esempio. Per decidere a chi verrà concesso l’affidamento dell’animale si è tenuto in considerazione il tipo di rapporto con ciascun coniuge, identificando quello che passa e ha passato maggior tempo con l’animale e stabilendo così chi ha instaurato un rapporto più profondo con il pet.

In ogni caso la decisione è presa in favore di chi può garantire il maggior benessere all’animale.

Questo, insomma, sempre sulla base della maggior idoneità all’accudimento.

 

Il mantenimento

Anche nel caso del mantenimento dell’animale ci si avvale dello stesso criterio. Avvantaggiato, quindi, il partner con maggior disponibilità economica e che possa garantire uno stile di vita sano all’animale.

La domanda su chi debba provvedere al mantenimento, posto che ne abbia anche la custodia, non trova risposta in tribunale.

Tuttavia, in Parlamento giace una proposta di modifica del codice civile che vuole proprio regolamentare questo tipo di decisioni.

Si tratta dell’art. 455-ter c.c. del disegno di legge n. 795 della XVII legislatura; e tale disegno stabilisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, indipendentemente dal regime di separazione o di comunione dei beni e secondo quello che risulta dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

 

Fonte: Ius In Itinere